Normativa Antiriciclaggio

La Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 70 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, ha stabilito in euro 3.000,00 la soglia sotto la quale è possibile trasferire contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore, precedentemente fissata ad euro 1.000,00.

Pertanto, a partire dal 1 gennaio 2016:

  • è vietato il trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore ad euro 3.000,00
  • il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane Spa
Resta fissata ad euro 1.000,00 la soglia a partire dalla quale:
  • gli assegni bancari e circolari devono recare la clausola di non trasferibilità e l'indicazione del beneficiario
  • non possono sussistere o essere emessi libretti di deposito al portatore

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DI CARATE BRIANZA

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