Rapporti dormienti

Ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2007, n° 116 (Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della Legge 23 dicembre 2005, n° 266, in materia di Depositi Dormienti):

  • i depositi, effettuati presso gli intermediari (banche, ecc.), di somme di denaro con l'obbligo di rimborso (ad esempio: rapporti di conto corrente, deposito a risparmio, ecc.); 
  • i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione (ad esempio: deposito titoli); 
  • i contratti di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n° 209 (Ramo vita), in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata. 
In relazione ai quali si siano verificate le seguenti condizioni sono considerati "dormienti":
  • non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari; 
  • il valore dei beni sia superiore a € 100,00; 
  • al verificarsi delle condizioni di "dormienza" l'intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valore relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo istituito dalla Legge n° 266/2005, restando impregiudicate le cause di estinzione dei diritti.
Il rapporto "dormiente" non verrà estinto dall'intermediario se, entro il predetto termine di 180 giorni, verrà effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi dallo stesso delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta. 

DEPOSITI AL PORTATORE "DORMIENTI" 
Anche i rapporti di deposito al portatore (rappresentati, ad esempio, da libretti al portatore), il cui saldo sia superiore a cento Euro e che non risultino movimentati da oltre dieci anni, sono assoggettati alla disciplina dei depositi "dormienti". Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante l'impossibilità della Banca di individuare gli attuali titolari di tali rapporti, si invitano i titolari stessi a presentare presso gli sportelli della banca, entro 180 giorni dall'affissione dell'elenco unito al presente avviso, i relativi titoli rappresentativi, disponendo l'effettuazione di un'operazione o di una movimentazione. Si fa presente che, in mancanza di disposizioni entro il predetto termine, il rapporto verrà estinto e le somme relative saranno devolute al Fondo, secondo le modalità previste dal regolamento. 
Il personale delle nostre filiali è a disposizione per ogni ulteriore informazione.
 
 
 

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