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notizie ed eventi

06
Mag

Approvato il bilancio d'esercizio 2011

Risultati positivi in un anno difficile

 
30
Apr

BCC Carate insieme alla 10K a Monza

Sabato 12 e domenica 13 maggio

 
20
Apr

Straseregno 2012

Domenica 22 aprile partenza libera dalle 9.30

 
20
Apr

Assemblea Ordinaria dei Soci

Domenica 6 maggio 2012 presso Il Parco

 
12
Apr

Concorso Timeline - Film for Joy and Learning

BCC Carate Brianza sostiene la 4^ edizione della manifestazione

 
04
Apr

Mondiale 100 km Seregno

A fianco dei Marciacaratesi il 22 aprile a Seregno

 
28
Mar

BCC Carate tra le imprese storiche d'Italia

Presenti nell'albo istituito da Unioncamere nel giugno 2011

 
27
Mar

Vittorio Sgarbi a Carate Brianza

Venerdì 30 marzo presso la sala BCC di Via Silvio Pellico

 
12
Mar

BCC Carate Brianza è sponsor del Convegno sul Terzo Settore

Mercoledì 21 marzo, a cura dell'ODCEC Monza Brianza

 
08
Mar

BCC Carate Brianza sostiene l'iniziativa "Le Isole della Salute"

In collaborazione con Brianza per il Cuore e Rotary Sedeca

 
 

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Via Cusani 6 - 20841 Carate Brianza MB) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento (90 se il reclamo ha come oggetto servizi ed attività di investimento). Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di instaurare un procedimento giudiziale, deve obbligatoriamente intraprendere uno dei seguenti procedimenti:

  • Mediazione: è l'attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. La mediazione può essere attivata anche dalla banca, in presenza di una controversia.
  • Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un organo indipendente e rappresenta un nuovo sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari finanziari relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, con esclusione dei servizi e delle attività di investimento. Il ricorso all' ABF può essere presentato solo dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la banca o l'intermediario in questione, presentando ad essi un reclamo, e purchè non siano trascorsi più di 12 mesi dalla data di presentazione di tale reclamo all'intermediario. L'ABF ha il potere di decidere su tutte le controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari, fino a 100.000 euro in caso di richiesta di una somma di denaro, senza limiti di importo qualora venga richiesto di accertare diritti, obblighi e facoltà.
  • Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli deve quindi preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo la procedura sopra illustrata, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Nel contratto è possibile pattuire che la mediazione sia esperta presso il Conciliatore Bancario Finanziario di cui sopra. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purchè iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Per i reclami relativi a rapporti aventi in oggetto i servizi e le attività di investimento è attivo l' Ombudsman Giurì Bancario , un organo collegiale costituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Il ricorso all' Ombudsman Giurì Bancario  può essere presentato solo dopo aver provato a risolvere il problema direttamente con la banca o l'intermediario in questione, presentando ad essi un reclamo, ed a condizione che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla data di presentazione del reclamo all'intermediario.

 Per maggiori informazioni sono disponibili a fondo pagina il Regolamento sulle attività dell'Ombudsman, la Guida informativa sull'ABF ed il Rendiconto sull'attività di gestione dei reclami ricevuti nel 2011 dalla banca.

Documenti

 
 
 
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P.IVA: 00708550967 - Codice Fiscale: 01309550158 - Codice ABI: 08440-0
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